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martedì 13 maggio 2014

Codacons su Expo 2015

EXPO 2015: ILLEGITTIMO IL DPCM CHE HA PREVISTO L'EVENTO 

 

ECCO TUTTI I MOTIVI DEL RICORSO DEL CODACONS AL CAPO DELLO STATO 

 

E OGGI RENZI DOVRA' PRENDERE POSIZIONE SULLE CANDIDATURE DI DI PIETRO E DEL PRESIDENTE DEL CODACONS RIENZI PER I CONTROLLI DEGLI APPALTI

 

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2013, con il quale sono stati definiti i compiti della società  EXPO 2015 relativi all'organizzazione e alla gestione dell'Esposizione Universale è illegittimo, così come tutti gli atti adottati in forza di esso. 

Lo sostiene il Codacons, che ha presentato al riguardo un ricorso al Capo dello Stato chiedendo l'annullamento del decreto in questione.

Alla base del ricorso dell'associazione la violazione dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1 L. 241/1990 e all' art. 97 Cost. , che si riflette nelle procedure di gara e di affidamento di lavori servizi e forniture indette da EXPO.

Intanto oggi a Milano il Premier Renzi dovrà prendere posizione sulle candidature di Antonio Di Pietro e del Presidente Codacons, Carlo Rienzi, in merito alla task force sul controllo degli appalti.


Di seguito, un estratto del ricorso presentato dal Codacons:

 

"L'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, stabiliva, in particolare, che la dichiarazione di "grande evento" comportava l'utilizzo del potere di ordinanza. La disposizione in parola è stata abrogata dalla Legge n. 27/2012 il cui art. 40 bis, rubricato "Misure per la trasparenza NELLA GESTIONE DEI GRANDI EVENTI" che ha comportato la sottrazione di tale competenza alla Protezione Civile.

Ratio di tale disposizione va dunque rintracciata, come suggerito dalla rubrica, nell'esigenza di assicurare la maggiore trasparenza possibile nella realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione, nonché alla gestione, dei cc. dd. "grandi eventi", con la conseguenza che essi devono essere necessariamente appaltati mediante l'osservanza delle norme dell'evidenza pubblica, in modo tale da garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, la pubblicità delle procedure, l'imparzialità dell'Amministrazione aggiudicatrice […]

non ci si può esimere dal rilevare che con il DPCM in esame si assiste ad una contraddizione delle logiche che hanno ispirato le citate disposizioni volte, come si è visto, a garantire in favore della platea di amministrati la più ampia trasparenza e pubblicità nella gestione dei grandi eventi, nella parte in cui all' art. 5 attribuisce indiscriminatamente tutti i poteri di gestione dell'evento stesso, alla società Expo 2015 SpA.

Difatti, dalla lettura del DPCM che individua i compiti della società di gestione, non sono determinate puntualmente le competenze della società individuate, al contrario, in modo tale da ricomprendere in una generica "attività di gestione", qualsiasi attività ritenuta utile ed opportuna dalla stessa società ai fini della realizzazione dell'evento. Dunque, rimettendo alle sole valutazioni discrezionali ed unilaterali della Società, la scelta e l'individuazione della tipologia di attività ritenute utili e necessarie alla riuscita dell'evento. […]

Ebbene, non sembra che negli atti organizzativi assunti dalla società sulla base dei poteri ad essa conferiti dal DPCM oggetto della presente richiesta di annullamento, emerga l'osservanza dei principi richiamati. Ciò inevitabilmente si traduce in una palese illegittimità del DPCM stesso e, a cascata, in difetto di trasparenza da parte degli organi autorizzati dalla citata disposizione illegittima a monte nella scelta dei contratti da stipulare e dei propri contraenti, aspetti questi ultimi che appaiono meritevoli di adeguata censura.

Quindi, dall'auspicato accoglimento delle esposte censure in merito al DPCM del 6 maggio 2013 che abroga il precedente decreto istitutivo, discende de plano che gli atti adottati da Expo 2015 SpA in esecuzione dei compiti che il medesimo DPCM ad essa attribuisce, seppur non impugnati in questa sede secondo le regole e il rito a ciò dedicati dal Codice del Processo Amministrativo, necessariamente verranno ad essere automaticamente travolti dal richiesto annullamento quali atti immediatamente conseguenti che ravvisano nel DPCM il proprio presupposto, unico ed imprescindibile".

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