La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di largo uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle “prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003.
I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni per le quali si propone di concedere l’autorizzazione sono i seguenti:
Numero Massimo e categoria di azioni proprie acquistabili
Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è rappresentato da n. 493.788.182 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 492.172.691 azioni ordinarie e n. 1.615.491 azioni di risparmio, rappresentative di un capitale sociale complessivo pari ad euro 544.740.000,00.
L’autorizzazione proposta ha ad oggetto il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare azioni ordinarie della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, sino a un numero massimo di azioni ordinarie proprie, tale da non eccedere il 10% del numero complessivo delle azioni in circolazione al momento dell’operazione (ovvero, se inferiore, sino al limite massimo di tempo in tempo previsto dalla normativa di legge e regolamentare), avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell’operazione.
La Società non detiene attualmente azioni proprie.
Periodo di validità dell’autorizzazione assembleare
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è richiesta per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, attualmente pari a 18 mesi, ai sensi dell’articolo 2357, comma 3, del codice civile, con la facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società.
L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.
Indicazione del prezzo minimo e massimo
La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea, di cui all’art. 73 del Regolamento Emittenti, indicherà i criteri di determinazione del prezzo di acquisto delle azioni proprie.
Modalità per l’effettuazione degli acquisti
Il Consiglio di Amministrazione propone che l’autorizzazione sia concessa per l’effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.
Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l’autorizzazione consenta l’adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l’utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente che per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.
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